L’articolo 30 bis riporta alcune semplificazioni per la vendita diretta dei prodotti agricoli. In particolare modifica alcune parti dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
Eliminazione della comunicazione d’inizio attività (comma 1 lettera a)
Non è più obbligatorio inviare al Comune di appartenenza la comunicazione d’inizio attività se la vendita al dettaglio è esercitata su superfici all’aperto dell’azienda agricola. Di contro, se la vendita effettuata all’interno di locali dell’azienda agricola (ad esempio cantine, luoghi adibiti a degustazioni, etc.) è ancora richiesta la suddetta comunicazione. Unica eccezione se questa è effettuata per la promozione di prodotti tipici o locali.
Pur non esistendo una definizione di prodotto tipico è importante ricordare che solitamente si intendono tutti i prodotti DOP IGP STG e quelli dell’”Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali” del DM 8 settembre 1999 n. 350 (l’ultima revisione è stata pubblicata nel supplemento ordinario n.52 della G.U. n. 147 del 25 giugno 2013).
Vendita via internet e comunicazione inizio attività (comma 1 lettera b)
La vendita diretta attraverso il commercio elettronico potrà essere effettuata contestualmente all’invio della comunicazione d’inizio attività al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione.
Consumo in azienda dei prodotti acquistati in vendita diretta (comma 1 lettera c)
I prodotti oggetto di vendita diretta possono essere immediatamente consumati nei locali adibiti alla vendita, purché questa non si configuri come attività di somministrazione e comunque rispettando sempre tutte le prescrizioni generali di carattere igienico sanitario.
Inoltre l’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli all’interno dei locali dell’azienda agricola non comporta cambio di destinazione d’uso. La vendita può essere effettuata in locali esterni all’azienda agricola a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati e su tutto il territorio comunale.