A seconda del tipo di omissione o violazione delle leggi in materia di lavoro subordinato, le norme qualificano e quantificano le sanzioni irrogabili. Ecco, di seguito, le più frequenti:
• MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA AZIENDALE: sanzione amministrativa da euro 515 a euro 1.290 (la sanzione si applica anche in caso di attestazione reticente o infedele degli elementi in essa contenuti);
• MANCATA COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE, TRASFORMAZIONE, PROROGA: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per ciascuna mancanza e per ciascun lavoratore;
• MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: a) se le relative denunce (DMAG-UNIEMENS) sono state correttamente e tempestivamente inoltrate: sanzione civile pari al tasso BCE più il 5,5% annuo, con un massimo del 40% dei contributi dovuti; b) se l’evasione è connessa a registrazioni e denunce obbligatorie omesse: sanzione civile del 30% annuo, con un massimo del 60% dei contributi dovuti;
• OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER LA QUOTA A CARICO DEL LAVORATORE, SE TRATTENUTA IN BUSTA PAGA (appropriazione indebita): a) se l’importo supera i 10.000 euro annui: reclusione fino a 3 anni e multa fino ad euro 1.032; b) se l’importo non supera i 10.000 euro annui: sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000;
• INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SUL PERIODO MINIMO ANNUO DI FERIE (4 settimane): sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 600, se si riferisce a non più di 5 lavoratori e si è verificata in un solo anno; sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 1.500, se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni; sanzione amministrativa da euro 800 ad euro 4.500, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 4 anni.