La Legge n. 145/2018 ha introdotto, per le persone fisiche, il cosiddetto “Saldo e stralcio”, ossia una riduzione delle somme dovute, per alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Si tratta, in particolare, dei carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps. La misura interessa esclusivamente i contribuenti persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.
Chi intende aderire al “Saldo e stralcio” può farlo entro il 30 aprile 2019 scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.
REQUISITI
1. ISEE non superiore a 20 mila euro
Le persone fisiche che hanno l’ISEE del nucleo familiare non superiore ad euro 20 mila possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e
interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.
In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:
· 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
· 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
· 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.
A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Possono aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE
del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione in seguito alla Legge del Sovraindebitamento(*).
In caso di ISEE superiore ad euro 20 mila è comunque possibile optare per la rottamazione delle cartelle esattoriali tramite la rottamazione ter.
2. Tipologie di debiti definibili
Il provvedimento riguarda i debiti intestati a persone fisiche, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall’omesso versamento:
· di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 (cd avvisi bonari IRPEF, IRAP) e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972 (cd avvisi bonari IVA), a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
· dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
E’ possibile che in una stessa cartella vi siano diversi carichi: alcune che rientrano nel saldo e stralcio e altri no. In questo caso è possibile “suddividere” la cartella e presentare congiuntamente una domanda di saldo e stralcio e di rottamazione.
CHI PUO’ ADERIRE
Possono aderire, qualora sussistano i predetti requisiti volti ad attestare la situazione di grave e comprovata difficoltà economica, anche i contribuenti che hanno già aderito alla “rottamazionebis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) e sono decaduti per non aver versato, entro il 7 dicembre 2018 tempestivamente ed integralmente le rate del piano di Definizione.
COME ADERIRE
Per aderire è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l’apposita dichiarazione di adesione:
· alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di
riferimento, inviando il Modello SA-ST, debitamente compilato unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
· presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione consegnando il Modello SA-ST debitamente compilato e firmato.
I dati attestati dal contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione di adesione, saranno verificati dall’Agente della riscossione con l’INPS al fine di verificarne la congruenza e la sussistenza dei requisiti per accedere al “Saldo e stralcio”.
COSA SUCCEDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA DI SALDO E STRALCIO
1. Accoglimento del “Saldo e stralcio”
La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di
ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:
· 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
· 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
· 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
· 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
· il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
In caso di pagamento a rate si applica un tasso d’interesse pari al 2% annuo a decorrere dal 1°
dicembre 2019.