Rifiuti novità e modalità per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI

In attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalita’ di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale. Il Ministero dell’ambiente può, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1. E’ consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista anche mediante posta elettronica certificata. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell’ambiente stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o piu’ procedure, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) comunicazione di avvio del procedimento con l’invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell’ambiente per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;

b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;
c) previsione di modalita’ semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento dei contributi per il SISTRI, fino all’annualita’ in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio;
d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell’ambiente e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI.

6. L’esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo determina, all’esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l’estinzione della sanzione di cui all’articolo 260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi.

Lascia un commento