Con la recente sentenza n. 1835/2016, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna conferma il principio già riconosciuto dalla Cassazione con sent. n. 375 del 10.01.2017 (v. circ. conf. n. 15600 del 21.03.2017), e dalla stessa amministrazione finanziaria con circolare n. 3/2012 e nota n. 20535/2016 del Dipartimento delle Finanze, sull’equiparazione, agli effetti tributari, ed in particolare per l’esenzione dall’IMU, delle società IAP alle persone fisiche in possesso della stessa qualifica.
La sentenza della CTR Emilia Romagna assume grande rilevanza sia per la regione di riferimento della CTR, nel cui ambito diversi comuni insistono per l’applicazioni delle agevolazioni alle sole persone fisiche, sia perché la Confederazione si è attivata sin dall’entrata in vigore dell’IMU (2012) per il raggiungimento di quest’obiettivo.