Chiunque subisca danni arrecati dalla fauna selvatica li può denunciare presso il competente Comitato di Gestione A.T.C. I rimborsi per i danni arrecati dalla fauna selvatica riguardano i danni arrecati:
- alla produzione agricola;
- a strutture tecniche;
- a persone fisiche;
- ad automezzi.
Qualora sia accertata in modo incontrovertibile che la causa prima ed unica è attribuibile a fauna selvatica, se il danno provocato si verifica in un terreno ricadente in un’oasi protetta, l’autorità competente è la Provincia. Qualora l’oasi dovesse ricadere all’interno di un Parco Nazionale, perde la connotazione di oasi protetta, in quanto facente parte del Parco, e l’autorità competente al risarcimento diventa il Parco.
Se il danno si verifica in un terreno libero, l’autorità competente è il Comitato di Gestione dell’A.T.C. di riferimento. Se il danno si verifica in un terreno ricompreso in un Parco Nazionale, l’autorità preposta al risarcimento è il Parco.