Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale alcune norme dirette a semplificare e razionalizzare il sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri).

Si segnala che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni  urgenti  per   il   perseguimento   di   obiettivi   di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, che all’articolo 11 riporta alcune norme dirette a semplificare e razionalizzare il sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri).
Il Ministero nel confermare le date precedentemente stabilite per l’operatività del Sistri (DM 27 marzo 2013), ha modificato nello stesso tempo una serie di criteri attuativi, tra cui:

• limitazione dell’applicazione del Sistri ai rifiuti pericolosi;
• coinvolgimento al 1 ottobre di un numero limitato di imprese (circa 17.000);
• previsione di una serie di semplificazioni da adottarsi in tempi brevi in previsione della data del 3 marzo 2014 in cui tutte le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi dovranno adottare il Sistri.

Se da una parte il Ministero ha inteso dare seguito senza ulteriori rinvii all’attuazione del Sistri, dall’altro, in relazione alle criticità segnalate da parte di tutte le associazioni imprenditoriali e di tutte le imprese che hanno sperimentato il Sistri (criticità purtroppo fino ad ora non validate da nessun organismo ufficiale), ha introdotto un meccanismo di collaudo dell’operatività del sistema, da svolgersi entro il 31 gennaio 2014, che costituirà un momento fondamentale di verifica dell’intero sistema informatico (un eventuale esito negativo del collaudo da parte della specifica Commissione potrebbe portare chiaramente alla decadenza del contratto e quindi ad una nuova fase di gestione del Sistri).
Tornando al D.L. 101/13, il comma 1 del suddetto art. 11 (sostituzione dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) stabilisce che:

1. sono tenuti ad aderire al Sistri, di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori;

2. possono aderire al Sistri, di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma;

3. con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono specificate le categorie di soggetti di cui al punto 1.

Il termine iniziale di operatività del Sistri è fissato al 1° ottobre 2013 per gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (compresi quelli che trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui al comma 8 dell’art. 212, in relazione a quanto comunicato dallo stesso Ministero dell’ambiente), nonché per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania di cui al comma 4 dell’articolo 188-ter, del Dlgs n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatta salva l’eventuale proroga, descritta successivamente.
Il comma 7 dell’art. 11 stabilisce poi che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si procederà periodicamente, sulla base dell’evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti. Tali semplificazioni, secondo quanto disposto nel comma 8, dovranno essere definite entro il 3 marzo 2014, data che comunque può essere differita, per non oltre sei mesi, con decreto del MATTM (parallelamente sarà differita la relativa data di operatività del sistri).
Le semplificazioni saranno finalizzate, tra l’altro, ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi che verranno dettagliati con apposito decreto.
Al fine di attenuare i problemi derivanti dall’attuazione del Sistri nei primi mesi, il DL 101/13 interviene anche sul sistema sanzionatorio.
Le sanzioni, per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del D.lgs. n. 152/06 comma 3, limitatamente alle informazioni incomplete o inesatte, comma 5 e comma 7 primo periodo (vedi tabella riepilogativa)  commesse fino al 31 marzo 2014, dai soggetti per i quali il Sistri è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014, dai soggetti per i quali il Sistri è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.

Lascia un commento