Prestazioni di lavoro in agricoltura di parenti ed affini

Le prestazioni di lavoro meramente occasionali o ricorrenti di breve periodo, rese da parenti ed affini entro il 4° grado a favore del titolare dell’azienda agricola con qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, a titolo di aiuto, di mutuo aiuto o di obbligazione morale, senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, non costituiscono un rapporto di lavoro autonomo o subordinato e, di conseguenza, non richiedono l’inoltro di comunicazioni di assunzione e cessazione né fanno sorgere obblighi contributivi nei confronti degli Enti Previdenziali.

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