È iniziata da parte delle aziende agricole la sistemazione dei piani colturali per la campagna 2019. Va anzitutto detto che il 2019 riserva meno novità rispetto al 2018, anno in cui è entrato in vigore il Regolamento Omnibus (Reg. UE 2393/2017), che ha rappresentato una sorta di revisione a medio termine della Pac 2014-2020. Tuttavia va messa in conto una diminuzione del valore dei titoli per effetto della convergenza e dell’incremento di alcuni aiuti accoppiati stabilito con il decreto ministeriale n. 7839 del 9 agosto 2018. Tale disposizione ha infatti modificato il plafond dei pagamenti diretti a partire dal 1° gennaio 2019. In particolare il pagamento accoppiato aumenta dall’12% al 12,92%, passando perciò da 456 a 490 milioni di euro al fine di aumentare l’aiuto per le bietole, il riso e il grano duro. Conseguentemente si riducono di 34 milioni le risorse destinate all’aiuto di base e al greening. L’esistenza del requisito di agricoltore attivo in capo al soggetto richiedente costituisce condizione necessaria per l’ottenimento degli aiuti comunitari. Sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che soddisfano almeno una delle fattispecie riportate di seguito. 1. Soggetti che hanno percepito nell’anno precedente pagamenti diretti per l’ammontare massimo di € 5.000 per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e € 1.250 negli altri casi. 2. Gli agricoltori che dimostrano uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri; b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice Ateco 01), con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’ultimo anno disponibile e comunque non oltre due anni fiscali precedenti la presentazione della domanda unica, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate, nonché per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. Con riferimento alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, si precisa che l’art. 11 del decreto legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, ha previsto l’esenzione della presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cd. comunicazione polivalente) per tutte le aziende agricole con volume d’affari non superiore a 7.000 euro. Per tali aziende, se da una parte non sussiste più l’obbligo di presentare né la dichiarazione annuale IVA né la comunicazione polivalente, dall’altra sussiste l’obbligo, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali. Probabilmente – sulla base di una disposizione di Agea che è ancora in fase di definizione – le aziende che intendono avvalersi dell’esenzione sopra citata, per soddisfare il requisito di agricoltore in attività, dovranno depositare idonea documentazione presso l’Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale, consistente in una dichiarazione di esenzione dagli obblighi relativi la dichiarazione Iva o la comunicazione e la documentazione fiscale (fatture) relativa all’attività agricola di produzione e/o mantenimento delle superficie.
I titoli PAC si possono richiedere anche dalla riserva nazionale. In via prioritaria accedono alla riserva i giovani agricoltori, i nuovi agricoltori e gli agricoltori che ottengono ragione a seguito di provvedimenti giudiziari (fattispecie A, B, F) per i quali sono garantite le risorse finanziarie necessarie. A seguire accedono gli agricoltori che gestiscono superfici agricole situate in aree soggette a possibili rischi di abbandono (programmi di ristrutturazione e sviulppo zone di montagna) oppure superfici agricole situate in zone con svantaggi specifici (fattispecie C e D). In questi casi l’accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie e, qualora le risorse disponibili non risultassero sufficienti per soddisfare tutte le richieste, Agea è autorizzata ad effettuare un taglio del valore dei titoli nel limite massimo dell’1,5%. Rimane per ultima la fattispecie E, relativa alle situazioni di difficoltà (assegnazione di titoli a seguito di cause di forza maggiore). L’agricoltore può decidere di trasferire, insieme alla terra, anche i propri titoli. Ma può anche trasferire i soli titoli senza terra cedendoli in via definitiva oppure affittandoli. Per l’affitto di soli titoli senza terra, è prevista una decurtazione definitiva pari al 30% del valore dei titoli. I titoli non utilizzati per due anni consecutivi sono assorbiti dalla riserva. Ricordiamo che non si possono cedere i titoli se si hanno posizioni debitorie verso l’organismo pagatore e chi li riceve deve essere un agricoltore attivo, a parte i casi di successione. Il piccolo agricoltore deve prima recedere dal regime dei piccoli agricoltori e poi operare il trasferimento dei titoli. Tali operazioni devono essere effettuate entro il 15 maggio 2019. Ricordiamo che il greening consiste nell’ottemperanza di tre obblighi: la diversificazione, la presenza di are di interesse ecologico (EFA) e la conservazione dei prati. Le aziende biologiche, comprese quelle in conversione) sono considerate greening ipso facto, cioè esenti dagli obblighi greening. Tale esenzione vale solo per le unità aziendali condotte in biologico. L’obbligo della diversificazione prevede la presenza di almeno due colture nelle aziende con superficie a seminativo compreso tra 10 e 30 ha (la prima coltura non può essere superiore al 75% della superficie totale a seminativo) e la presenza di almeno tre colture nelle aziende con superficie a seminativo maggiore di 30 ha. La prima coltura non può essere superiore al 75% della superficie totale a seminativo e le due colture principali assieme non possono superare il 95%. In presenza di più colture in un anno sullo stesso terreno, il periodo da considerare è la parte più significativa del ciclo colturale, tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale (art. 40, Reg. 639/2014). Periodo da considerare ai fini delle quote delle diverse colture: compreso tra il 1°aprile e il 9 giugno dell’anno di presentazione della domanda. Sono escluse dall’obbligo di diversificazione, le aziende in cui: – i seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante da foraggio, investiti a colture leguminose (es. medica e soia), costituiti da terreni lasciati a riposo, o combinazione di tali impieghi; – la superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso) o per una parte significativa del ciclo colturale, o combinazione di tali impieghi.