Olio di oliva: modifica all’etichettatura in vigore dal 13 dicembre 2014

Il 13 dicembre 2014 entrerà in vigore il Reg. UE n.1169/2011 che norma le nuove regole dell’etichettatura dei prodotti alimentari. Il settore olivicolo per le disposizioni sull’etichettatura è disciplinato dal Reg. UE n.1335/2013 (anch’esso in vigore dal 13 dicembre 2014) e dal Reg. UE n.29/2012.

 

Di seguito si elencano alcune delle disposizioni specifiche che si applicano al settore olivicolo derivanti dall’applicazione dei nuovi regolamenti.

La presente circolare integra, per quanto di specifico al settore, le note riportate nella Circ. 14878 dell’Area Ambiente ed Energia del 20 novembre 2014.

 

Imballaggi esterni al recipiente (Art. 8 Reg UE 1169/2011)

 

L’olio confezionato rientra nella definizione di “alimento preimballato” ed, in quanto tale, può essere inserito in imballaggi esterni (es. cartoni). Se il prodotto in tali imballaggi  non  è destinato al consumatore finale ma a altri operatori (ristoranti, trasformatori ecc.) sull’imballaggio è obbligatorio riportare solo:

  • la denominazione dell’alimento,
  • le condizioni particolari di conservazione (al riparo dalla luce e dal calore),
  • il termine minimo di conservazione e
  • il nome o la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare che commercializza il prodotto.

Nel caso invece in cui il prodotto in tali imballaggi sia destinato al consumatore finale deve riportare tutte le indicazioni obbligatorie previste dalla normativa. Su questo ultimo punto  tuttavia la Commissione ha informato che sta consultando il servizio giuridico.

 

 

 

 

 

 

 

 Etichettatura

  • Obbligo di raggruppare le indicazioni di vendita e l’indicazione dell’origine nel campo visivo “principale” (art. 1 Reg. UE n. 1335/2013, art. 2 reg. UE n.1169/2011)

Rispetto alle attuali disposizioni si specifica che la denominazione di vendita e l’indicazione dell’origine per gli oli extravergine di oliva e oli di oliva vergine devono apparire integralmente in un corpo di testo omogeneo e che il medesimo campo visivo deve essere quello “principale” come definito dal Reg. 1169/2011 ovvero:  “il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore alimentare”. Si ricorda che ad oggi la normativa prevede il medesimo “campo visivo” (non principale) ovvero: “tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale”.

 

In buona sostanza, rispetto alla situazione attuale si impone di apporre denominazione di vendita e indicazione dell’origine solo sul campo visivo  principale (solitamente quello frontale)  e non in qualsiasi campo visivo (ad es. il retro o il fianco della confezione).

 

La denominazione integrale implica la dicitura per esteso dell’olio ai sensi del Reg. 1308/2013 :” Olio extra vergine di oliva , “ Olio di oliva vergine”, “Olio di oliva- composti di oli raffinati e oli di oliva vergini”, “Olio di sansa di oliva”.

Il corpo di testo omogeneo implica che i caratteri delle diciture abbiano altezza uguale, ovvero almeno 1.2 mm sulla lettera minuscola. Ciò implica che l’indicazione dell’origine non potrà più essere minimizzata rispetto alla denominazione di vendita.

 

  • Obbligo di indicare in etichetta le condizioni di conservazione

Sull’imballaggio o sull’etichetta devono figurare informazioni sulle condizioni particolari di conservazione degli oli come ad es. “Tenere al riparo della luce e del calore”.

  • Indicazione della campagna di raccolta

Tre le indicazioni facoltative è inserita l’indicazione della campagna di raccolta che è consentita unicamente  quando il 100% del contenuto dell’imballaggio proviene da tale raccolta.

 

  • Termine minimo di conservazione

E’ fissato in 18 mesi,  è determinato dal produttore o dal confezionatore ed è apposto sotto la loro diretta responsabilità. Per termine minimo di conservazione si intende ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 109/92: «la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro” quando la data contiene l’indicazione del giorno o con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro la fine” negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura».

 

Etichetta nutrizionale

 

Le informazioni nutrizionali saranno obbligatorie dal 13 dicembre 2016, per indicazioni in merito si rimanda alla Circ. 14878 dell’Area ambiente e Energia.

 

 

 

Esaurimento delle scorte

 

Gli oli immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte anche se non soddisfano i nuovi requisiti previsti dal Reg. 1169/2011 e dal Reg. UE n. 1335/2013.

 

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