Milleproroghe 2017: sicurezza sul lavoro e rifiuti

Si segnala che il D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 recante “Proroga e definizione di termini” (cd. “milleproroghe 2017”) ha previsto le seguenti proroghe che possono interessare in alcuni casi anche le imprese agricole:

 

  • rifiuti: l’articolo 12, comma 1 modifica i commi 3-bis e 9-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 relativo al SISTRI.

 

Come lo scorso anno la disciplina relativa al SISTRI viene prorogata per quanto riguarda il regime binario ed il termine di efficacia del contratto. In entrambi casi, diversamente dagli anni precedenti, il differimento dei termini è fissato “alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”.

 

In particolare viene prorogato:

 

  • il regime binario, ovvero il periodo transitorio di adeguamento in cui coesistono gli adempimenti informatici del SISTRI e gli adempimenti di tracciabilità “cartacea”, in particolare quelli di cui agli articoli 189 (comunicazione MUD), 190 (registro di carico e scarico) e 193 (formulario di trasporto) del D.Lgs 152/2006 nella versione antecedente l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.Lgs 205/2010;

 

  • il sistema delle sanzioni legate all’operatività di SISTRI, ad eccezione delle sanzioni legate all’omessa iscrizione al sistema SISTRI per i soggetti obbligati e all’omesso pagamento del contributo annuale;

 

  • il dimezzamento delle sanzioni legate alla mancata iscrizione o omesso pagamento di contributo (articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)[1];

 

  • il termine finale di efficacia del contratto con Selex Service Management S.p.A. (l’attuale concessionario del sistema SISTRI) così come la garanzia dell’indennizzo dei costi di produzione consuntivati, nonché lo stanziamento nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell’effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell’anno 2017;

 

  • sicurezza sul lavoro: l’art. 3 comma 2 prevede una proroga di ulteriori 6 mesi dall’emanazione del decreto sul funzionamento del SINP (decreto 183/2016, Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2016) per quanto riguarda l’obbligo della tenuta dei registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici di cui all’articolo 53, comma 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (il termine previsto dall’articolo 53 comma 6, se non fosse intervenuta la proroga sarebbe scaduto il prossimo 12 aprile 2017).

 

Ne consegue che il nuovo termine per l’abrogazione dei registri di cui agli  articoli 243, 260 e 280 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 viene spostato al 12 ottobre 2017. Tale ulteriore tempo consentirà di attuare l’informatizzazione della procedura di trasmissione all’INAIL, per il tramite del SINP, dei dati contenuti in detti registri.

 

I registri riportano per ciascun lavoratore l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. I dati dei registri vengono comunicati all’INAIL che sintetizza su base nazionale tali risultanze per fornirli al Ministero della salute. In tal modo l’INAIL monitora i rischi connessi all’utilizzo di tali agenti e il personale di vigilanza controlla che i lavoratori esposti a tali rischi siano effettivamente monitorati.

 

L’iter di conversione in Legge del provvedimento è già iniziato e deve concludersi necessariamente entro il 28 febbraio 2017 pena decadenza dell’intero provvedimento. Attualmente il disegno di legge (ddl n.2630) è all’esame della Commissione Affari costituzionali  del Senato della Repubblica e come Confagricoltura ci siamo attivati per sensibilizzare il Parlamento e Governo rispetto ad alcune proroghe che sono urgenti per il settore agricolo, come ad esempio:

 

  • l’entrata in vigore della revisione delle macchine agricole;
  • la scadenza dell’aggiornamento per l’ottenimento della abilitazione all’uso delle attrezzature per i soggetti che possono dimostrare l’esperienza biennale nell’uso delle stesse;
  • il termine per la presentazione della SCIA per i depositi di carburante con capienza superiore a 6 metri cubi e per tutte le attività che prima dell’entrata in vigore del DPR 151/2011 non erano soggette al controllo della prevenzione incendi.

 

Su tali questione si provvederà a monitorare il provvedimento ed a fornire gli opportuni aggiornamenti.



[1] Articolo 260-bis:

c. 1.  I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’ articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2.  I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’ articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

 

Lascia un commento