Mai più retribuzioni in denaro contante. Divieto dal 1° luglio

Sarà in vigore dal 1° luglio 2018 l’obbligo per i datori di lavoro e committenti privati di provvedere al pagamento delle retribuzioni con modalità e forme che escludano l’uso del contante.

Il comma 910 disciplina le modalità di pagamento della retribuzione spettante ai lavoratori da parte dei datori di lavoro e dei committenti, ammettendo le seguenti forme di pagamento:

-bonifico su conto identificato da codice Iban indicato dal lavoratore;

-strumenti di pagamento elettronico;

-contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

-emissione di assegno (bancario o circolare) consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Il comma 912, nell’escludere che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga costituisca prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione, definisce l’ambito oggettivo di applicazione della norma che interessa le seguenti fattispecie:

-rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del Codice civile;

-rapporti di lavoro originati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

-contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

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