Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. la cosiddetta “Legge di bilancio 2018”, contenente come di consueto importanti novità di natura fiscale e non. Cerchiamo di seguito di fornire una prima schematica indicazione sulle novità che riguardano le aziende.
PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI / SUINI
È confermata la percentuale di compensazione utilizzabile da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA relativamente alle cessioni di bovini e suini nella misura rispettivamente del 7,65% e del 7,95%
AUMENTI ALIQUOTE IVA
Il previsto aumento dell’aliquota IVA del 10% scatterà solo dall’anno 2019 (passando all’11,50%); dall’anno 2020 passerà poi al 13%. Anche l’aumento dell’aliquota IVA del 22% è rivisto prevedendo che la stessa passerà al 24,2% dal 2019, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021. Pertanto nel 2018 non ci saranno aumenti delle aliquote dell’IVA.
ALIQUOTA IVA SPETTACOLI
È confermata l’estensione dell’aliquota IVA ridotta del 10% ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di qualsiasi tipo nonché alle relative prestazioni rese da intermediari.
ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA
Dall’1.1.2019 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, devono essere documentate esclusivamente da fatture elettroniche.
Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi e forfetari.
Il predetto obbligo è applicabile già alle fatture emesse dall’1.7.2018 relativamente alle:
– cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
– prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una Pubblica amministrazione.
Per filiera di imprese si intende “l’insieme dei soggetti … che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti”. In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le relative sanzioni.
ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE
E’ disposta la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere documentati da fattura elettronica.Ai fini della deducibilità del relativo costo e detraibilità dell’IVA a credito, gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate. Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall’1.7.2018.
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE SETTORE AGRICOLO
Viene riproposto, l’esonero (per un periodo massimo di 36 mesi) dal versamento del 100% dei contributi INPS, a favore dei coltivatori diretti / IAP:
– di età inferiore a 40 anni;
– iscritti nella previdenza agricola dall’1.1 al 31.12.2018.
L’esonero:
– decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%;
– non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive.
DEDUCIBILITÀ IRAP LAVORATORI STAGIONALI
E’ riconosciuta per il 2018, la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta.
INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE
Con l’intento di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dall’1.1.2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua, riparametrato su base mensile.
Ai fini del beneficio il datore di lavoro non deve aver provveduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.
L’esonero in esame spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione:
– non abbiano compiuto 30 anni (limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018, l’esonero riguarda i soggetti che non abbiano compiuto 35 anni);
– non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che
non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all’esonero).
Merita evidenziare che nel caso in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero in esame, venga assunto a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro privato, il beneficio spetta per il periodo residuo utile alla piena fruizione, non rilevando l’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.
L’esonero si applica:
– per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo pari a € 3.000 su base annua, anche in caso di prosecuzione, successiva al 31.12.2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato purché il lavoratore non abbia compiuto 30 anni alla data della prosecuzione;
– anche in caso di conversione, successiva all’1.1.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
Sull’argomento si attendono le circolari esplicative.
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