Legge di Bilancio 2018 – Speciale aziende

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. la cosiddetta “Legge di bilancio 2018”, contenente come di consueto importanti novità di natura fiscale e non. Cerchiamo di seguito di fornire una prima schematica indicazione sulle novità che riguardano le aziende.

PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI / SUINI

È confermata la percentuale di compensazione utilizzabile da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA relativamente alle cessioni di bovini e suini nella misura rispettivamente del 7,65% e del 7,95%

AUMENTI ALIQUOTE IVA

Il previsto aumento dell’aliquota IVA del 10% scatterà solo dall’anno 2019 (passando all’11,50%); dall’anno 2020 passerà poi al 13%. Anche l’aumento dell’aliquota IVA del 22% è rivisto prevedendo che la stessa passerà al 24,2% dal 2019, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021. Pertanto nel 2018 non ci saranno aumenti delle aliquote dell’IVA.

 

ALIQUOTA IVA SPETTACOLI

È confermata l’estensione dell’aliquota IVA ridotta del 10%  ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di qualsiasi tipo nonché alle relative prestazioni rese da intermediari.

ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dall’1.1.2019 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, devono essere documentate esclusivamente da fatture elettroniche.

Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi e forfetari.

Il predetto obbligo è applicabile già alle fatture emesse dall’1.7.2018 relativamente alle:

cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

– prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una Pubblica amministrazione.

Per filiera di imprese si intende “l’insieme dei soggetti … che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti”. In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le relative sanzioni.

ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE

E’ disposta la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere documentati da fattura elettronica.Ai fini della deducibilità del relativo costo e detraibilità dell’IVA a credito, gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate. Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall’1.7.2018.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE SETTORE AGRICOLO

Viene riproposto, l’esonero (per un periodo massimo di 36 mesi) dal versamento del 100% dei contributi INPS, a favore dei coltivatori diretti / IAP:

– di età inferiore a 40 anni;

– iscritti nella previdenza agricola dall’1.1 al 31.12.2018.

L’esonero:

– decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%;

– non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive.

DEDUCIBILITÀ IRAP LAVORATORI STAGIONALI

E’ riconosciuta per il 2018, la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta.

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE
Con l’intento di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dall’1.1.2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua, riparametrato su base mensile.
Ai fini del beneficio il datore di lavoro non deve aver provveduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.
L’esonero in esame spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione:
– non abbiano compiuto 30 anni (limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018, l’esonero riguarda i soggetti che non abbiano compiuto 35 anni);
– non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che
non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all’esonero).
Merita evidenziare che nel caso in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero in esame, venga assunto a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro privato, il beneficio spetta per il periodo residuo utile alla piena fruizione, non rilevando l’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.
L’esonero si applica:
– per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo pari a € 3.000 su base annua, anche in caso di prosecuzione, successiva al 31.12.2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato purché il lavoratore non abbia compiuto 30 anni alla data della prosecuzione;
– anche in caso di conversione, successiva all’1.1.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
Sull’argomento si attendono le circolari esplicative.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

E’ previsto a decorrere dall’1.7.2018 il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro  va corrisposta tramite banca / ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:

bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

– strumenti di pagamento elettronico;

– emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

NUOVO CALENDARIO ADEMPIMENTI FISCALI

 

In sede di approvazione è stato rivisto il calendario degli adempimenti fiscali dichiarativi:

In particolare, dal 2018:

per il mod. 730, sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è fissato al 23.7. In caso di presentazione diretta al sostituto d’imposta la scadenza rimane fissata al 7.7.

– per il mod. REDDITI / IRAP e il mod. 770 il termine di presentazione è fissato al 31.10.

– l’invio dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al 2° trimestre è fissato al 30 settembre 2018.

PROROGA MAXI AMMORTAMENTO e IPERAMMORTAMENTO

È confermata la proroga della possibilità, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.1 al 31.12.2018 di incrementare il relativo costo del 30% (fino al 2017 pari al 40%).

Per le imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, entro il 31.12.2018 l’incremento del costo è pari al 150%.

Naturalmente il “maxi ammortamento” così come “l’iper ammortamento” non hanno alcuna rilevanza per la quasi totalità delle aziende agricole in quanto la determinazione del reddito avviene su base catastale e non in base all’utile prodotto; ne consegue che l’agevolazione del maxi e dell’iper ammortamento non risulta applicabile.

PAGAMENTI P.A.

 

Le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000. In caso di inadempimento la Pubblica amministrazione sospende, per i 60 giorni successivi  il pagamento delle somme al beneficiario fino a concorrenza del debito.

SOSPENSIONE MODELLO F24

È confermato che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modd. F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio.

Saranno oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie:

– l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso (per esempio nel caso di cessione d’azienda o trasformazione societaria);

– la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel mod. F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;

– i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

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RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER

È confermato il riconoscimento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, dell’agevolazione c.d. “Sabatini–ter”, consistente in un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Di conseguenza il termine per l’acquisto dei suddetti beni è prorogato “fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili”.

 

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