A decorrere dal primo luglio 2014, l’art. 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 , prevede l’erogazione di un incentivo per i datori di lavoro agricolo di cui all’art.2135 del c.c. che hanno assunto o assumono, nel periodo compreso tra il primo luglio 2014 e il 30 giugno 2015, giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.1.
Lavoratori per i quali spetta l’incentivo,tra i 18 e i 35 anni, si devono trovare in una delle seguenti condizioni:
a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) essere privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
c) Le assunzioni delle categorie sopraindicate dovranno essere effettuate nel periodo compreso tra il primo Luglio 2014 e il trenta Giugno 2015.
In merito alla nozione di soggetto “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei
Mesi per i lavoratori che hanno prestato attività lavorativa a tempo determinato (OTD) nel settore agricolo, si precisa quanto segue. Sono da considerare “svantaggiati” in quanto “privi di impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi” coloro che non hanno prestato attività lavorativa nel semestre precedente
l’assunzione e coloro che, pur avendo prestato attività lavorativa nel semestre precedente
l’assunzione, hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi antecedenti
l’assunzione.
L’incentivo in argomento spetta sia per le assunzioni a tempo determinato che per le
assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
Per le assunzioni a tempo determinato il contratto deve presentare i seguenti requisiti:
– Avere una durata almeno triennale;
– Garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate annue;
– Essere redatto in forma scritta.
Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo
indeterminato di un rapporto instaurato prima del primo luglio 2014.
L’importo annuale dell’incentivo non potrà superare, per ciascun lavoratore per la cui
assunzione si richiede il beneficio in argomento, l’importo di:
a) Euro 3.000,00(tremila) per lavoratori OTD;
b) Euro 5.000,00 (cinquemila) per lavoratori OTI.
In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto
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