Il Decreto 6 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e prestare attenzione ai suoi dettami in materia di visita medica preventiva dei lavoratori stagionali.
In particolare, le Piccole e Medie Imprese operanti nel settore agricolo devono assicurare ai lavoratori stagionali assunti -che non superino le 50 giornate lavorative – la visita medica preventiva effettuata dal medico competente del lavoro ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.
La visita medica ha una validità biennale: il lavoratore riconosciuto idoneo al termine della visita medica preventiva, puo’prestare la sua opera senza la necessità di ulteriori accertamenti sanitari, svolgendo un’attività stagionale.
L’effettuazione e l’esito della visita medica deve risultare da apposita certificazione.
Restano escluse, da tali semplificazioni, le imprese che effettuano lavorazioni che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita l’effettuazione della sorveglianza sanitaria.
In previsione della nuova annata agricola, suggeriamo alle aziende che già sanno di assumere i lavoratori stagionali, di prenotare le visite mediche relative.