L’Agenzia delle Dogane, con la nota di cui all’ oggetto, ha fornito alcune precisazioni in merito alle semplificazioni previste per gli elenchi INTRA, quando gli stessi vengono presentati per finalità statistiche, a partire dal mese di gennaio 2018.
Nello specifico, con la nota in commento, le Dogane hanno precisato che per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni, Mod. INTRA -2 bis:
-pur restando fermo il principio stabilito dall’art. 2, comma 4 del D.M. 22/02/10, secondo cui, nel caso di superamento della soglia nel corso di un trimestre, il cambio di periodicità decorre dal mese successivo a quello in cui la soglia di 200.000 euro prevista ai fini statistici è stata superata, la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai mesi precedenti è facoltativa;
– gli acquisti intraunionali di beni devono essere riepilogati nel periodo in cui essi arrivano materialmente nel territorio italiano. Questo il motivo per il quale, nelle istruzioni alla compilazione degli elenchi, viene precisato che devono ritenersi escluse dalla rilevazione, tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni che non entrano fisicamente in Italia;
– la presentazione del Modello resta tuttavia facoltativa, per tutti i restanti soggetti IVA, per i quali l’ammontare totale trimestrale degli acquisti sia stato inferiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri; nel caso in cui si opti per la presentazione, dovranno essere compilate le colonne da 1 a 5, pur avendo il modello esclusivamente valenza statistica.
Per le cessioni di beni (Modelli INTRA -1 bis):
– permane l’obbligo di indicare negli elenchi anche i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna, e al modo di trasporto delle merci, per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o, in caso di inizio attività degli scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni superiore a 20.000.000 di euro;
– ai fini del calcolo di questa soglia dei 20.000.000 di euro, concorre l’ammontare delle spedizioni di merci al di fuori del territorio dello Stato; restano quindi escluse le operazioni triangolari per le quali il promotore è il soggetto italiano.