Come già reso noto con circ. conf. n. 15638 del 17/05/17, a completamento dell’informativa già data, si ricorda che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 2.000 (art. 11, comma 2-ter del D.L. n. 471/1997). I predetti importi sono ridotti alla metà, quindi da Euro 250 a Euro 1.000, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Tale concetto è stato ripreso dall’Agenzia delle Entrate, la quale con la “FAQ n. 14” del 26 maggio scorso, ha ribadito che la sostituzione, dopo la scadenza ordinaria ed entro i 15 giorni successivi, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 250 a Euro 1.000, mentre se la correzione viene spedita successivamente, la sanzione amministrativa va da Euro 500 a Euro 2.000.
Si ricorda infine, che il termine per l’invio delle predette comunicazioni, è stato posticipato al 12 giungo c.a.