Si fa presente che con la risoluzione in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha istituto due nuovi codici tributo, “Z149” e “Z150”, per l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni a favore delle imprese, incluse quelle individuali e familiari, e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella ZFU istituita nei comuni delle regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dal terremoto del 2016.
Si ricorda che le predette agevolazioni, (v. circ. conf. n. 15680 del 14 luglio 2017 e la notizia del 30 maggio 2018) a norma dell’art. 46 del D.L. n. 50/17, interessano, in particolare, i soggetti che, a seguito degli eventi sismici del 2016, hanno subito, fra il 1° novembre 2016 e il 28 febbraio 2017, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (si v. art. 1, co. 745 della L. n. 205/2017).
I benefici riguardano anche i titolari di imprese individuali o familiari che hanno subito, a seguito dei medesimi eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo del 2015.
Tali soggetti possono fruire dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica (art.1, co. 746 della L. n. 205/2017).