Imposte e tasse: decadenza benefici relativi alla piccola proprietà contadina per mancata coltivazione dei terreni agricoli in 5 anni

La sentenza in commento, n. 3821/2018 della Corte di Cassazione, riguarda la perdita dei benefici per i contribuenti che hanno acquistato un terreno già occupato da un affittuario e che non hanno mai provveduto a coltivarlo ma, anzi, l’affittuario stesso ha unilateralmente registrato e prorogato per un’altra annata agraria il contratto di affitto, ingenerando nell’amministrazione il legittimo dubbio che il proprietario non volesse iniziare l’attività agricola.
Per questo l’Agenzia delle Entrate notificava agli acquirenti “inerti” un avviso di liquidazione chiedendo il versamento della maggiore imposta di registro, a seguito della successiva denuncia unilaterale a cura del conduttore di un contratto di affitto con cui i terreni oggetto della precedente compravendita erano stati concessi in locazione.
Secondo la Cassazione, per usufruire dell’agevolazione tributaria, gli acquirenti di un fondo devono dimostrare di iniziare immediatamente la coltivazione, per non incorrere nella decadenza ex art. 7, L. n. 604/1954. Per questa ragione il giudizio di legittimità ha confermato la decadenza dai benefici, perché i contribuenti non avevano iniziato la coltivazione del fondo in quanto risultava concesso in affitto come comprovato dalla denuncia presentata dall’affittuario.
La Cassazione ricorda che già in altri casi simili ha previsto la decadenza del beneficio per coloro che non coltivino direttamente il fondo, dimostrando di voler dare alla norma un’interpretazione restrittiva, ciò in quanto le norme tributarie agevolative sono norme speciali, e quindi di stretta interpretazione.
La Suprema Corte ritiene che sarebbe possibile essere più benevola nei confronti dell’acquirente che tarda a prendere possesso dei terreni, se sia in grado di iniziare l’attività entro un termine ragionevole dall’acquisto. E’ evidente che, proprio perché le norme agevolative sono di stretta interpretazione, occorre che il contribuente ponga in essere, dopo l’acquisto, un’attività univocamente diretta a coltivare il fondo. Nel caso in esame, invece, la denuncia unilaterale del contratto è avvenuta dopo l’atto di acquisto e dunque essi ben avrebbero potuto prevederne gli effetti negativi invitando l’affittuario a chiarire meglio la sua situazione agli uffici competenti.
Si rende noto che, in una situazione similare, la giurisprudenza di merito, in particolare la Commissione Tributaria Regionale di Torino, con sentenza n. 1389/04/17, ha accolto l’appello dell’acquirente che per un triennio dall’acquisto del fondo non ha potuto esercitare l’attività agricola in quanto il fondo era oggetto di contratto di affitto altrui. Per i giudici d’appello dato che nell’ipotesi di decadenza dal’acquisto PPC il caso di specie non vi rientra, l’inizio dell’attività agricola è posticipato nel tempo, e quindi il decorrere del quinquennio per causa di forza maggiore inizierà in un periodo successivo all’acquisto. Secondo la giurisprudenza in esame, la finalità della norma di legge è di agevolare l’operatore agricolo alla coltivazione del fondo, e quindi anche se questo avverrà al momento della liberazione, la norma si considera rispettata. Al contrario, la Cassazione continua ad affermare che i 5 anni decorrono dall’acquisto, e pertanto la precedente affittanza ai terzi, causa la decadenza dalle agevolazioni fiscali in parola.

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