Importanti sentenze della Corte di Cassazione in materia di Ici e Imu ed aree edificabili: la conduzione del terreno-area edificabile da parte di uno IAP o CD, qualifica “agricola” l’area per tutti i comproprietari. La norma stabilisce che ai fini Ici ed Imu non devono essere considerate aree edificabili i terreni posseduti e condotti dagli Imprenditori Agricoli Professionali o da Coltivatori Diretti, a condizione che vengano utilizzati nell’ambito delle attività agricole.
Per i contribuenti, per molti comuni e per la Cassazione, invece, i tributi locali, se dovuti, devono essere determinati in base alla destinazione reale, ovvero, in base al reddito dominicale e non in base al valore normale dell’area edificabile, ovviamente molto più alto. La Corte di Cassazione, confermando la sentenza della commissione tributaria regionale favorevole al contribuente, ha nuovamente affermato che il trattamento di favore previsto dalla norma viene attribuito sulla base di un criterio oggettivo: l’esercizio effettivo di attività agricole sull’area definita edificabile dal Comune. L’esercizio dell’attività agricola quindi, rende praticamente ed inequivocabilmente impossibile lo sfruttamento edilizio dello stesso terreno, se non altro fino a che l’attività agricola permane. Tale circostanza, di conseguenza, si riflette anche sui comproprietari non in possesso della qualifica di CD o IAP. Il principio rinnovato ed espresso dalla Cassazione con le sentenze in commento, seppure riguardanti l’Ici, possono senza dubbio essere estese all’Imu ed alla Tasi.