Flusso dati 730, novità per i sostituti

Con un provvedimento del 14 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha modificato la comunicazione della sede telematica presso cui ricevere il flusso dati 730, eliminando la scadenza del 31 marzo entro cui i sostituti devono procedere all’invio delle comunicazioni e prevedendo che le comunicazioni inviate oltre detta data producano subito effetti. Nei casi di impossibilità a rendere disponibili i modelli 730-4, l’Agenzia delle entrate li restituirà ai soggetti che hanno prestato l’assistenza fiscale che provvederanno autonomamente a trasmetterli ai sostituti d’imposta. La comunicazione con la quale il sostituto d’imposta rende noto, anche tramite un intermediario appositamente delegato, di non essere tenuto all’effettuazione del conguaglio nei confronti di un percipiente, deve essere effettuata mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con le modalità e le specifiche tecniche approvate dallo stesso provvedimento

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