Sono arrivate dal Ministero per le politiche agricole le prime indicazioni riguardanti le etichette di origine per riso e grano duro per le paste di semola di grano duro. I provvedimenti, notificati alla Commissione Ue il 13 maggio, dovranno essere accettati entro tre mesi. Per quanto riguarda il riso, sulla confezione dovranno essere indicati obbligatoriamente il paese di coltivazione del riso (dove è stato coltivato il risone), il paese di lavorazione (dove è stata effettuata la trasformazione) e il paese di confezionamento. In caso di coltivazione o lavorazione in più paesi europei (o extra Ue), si possono usare le diciture “Ue”, “non Ue” o “Ue non Ue”. Tale possibilità non è invece contemplata per quanto riguarda il paese di confezionamento. Per quanto riguarda il grano duro per paste di semola di grano duro, in etichetta dovranno comparire il paese di coltivazione del grano e il paese di molitura (dove è stata ottenuta la semola di grano duro). In caso di coltivazione o molitura in più paesi europei o extra europei, vale quanto detto per il riso. Se il grano è coltivato per almeno il 50% in un singolo paese, si può usare la dicitura “paese di coltivazione del grano e altri paesi”, specificando se siano Ue o extra Ue. Entrambe le disposizioni entreranno in vigore dopo novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e si applicheranno in via sperimentale fino al 30 dicembre 2020.