Etichettatura: D.M. origine etichetta riso e origine etichetta del grano duro per le paste di semola di grano duro

Si ritiene utile fornire alcune prime indicazioni sui decreti ministeriali relativi a obbligo di indicazione in etichetta del:

  • riso;
  • grano duro per le paste di semola di grano duro.

I provvedimenti,  che abbiamo ricevuto in via riservata, sono stati notificati alla Commissione UE il 13 maggio, data da cui decorrono i tre mesi per l’accettazione della Commissione.

DM Riso

Le disposizioni riportate nel testo si applicano al riso come definito dalla legge 18 marzo 1958, n. 325.Le indicazioni obbligatorie da riportare sulle confezioni di riso sono:

  • “Paese di coltivazione del riso”: ovvero il nome del paese nel quale è stato coltivato il risone;
  • Paese di lavorazione”: ovvero il nome del paese nel quale è stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone;
  • Paese di confezionamento”: ovvero il nome del paese nel quale è stato confezionato il riso.
  • Nel caso il riso sia stato coltivato o lavorato in più paesi europei o extra europei, anche in assenza di miscele, in luogo del nome del Paese si possono utilizzare le diciture “UE”, “non UE”, “Ue non UE”.

Tale possibilità non si applica all’indicazione del Paese di confezionamento.

Le indicazioni devono essere poste in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Le sanzioni sono quelle previste nell’articolo 4 comma 10 della legge 3 febbraio 2011 n. 4Il decreto non si applica ai prodotti fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro o Paese terzo. Le disposizioni entrano in vigore dopo 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applicano in via sperimentale fino al 30 dicembre 2020. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore del decreto che non soddisfano i suddetti criteri, possono essere messi in commercio fino ad esaurimento delle scorte.

DM grano duro per le paste di semola di grano duro

Le disposizioni riportate nel testo si applicano alle paste alimentari di grano duro ad esclusione delle:

  • paste alimentari di grano duro destinate ad altri Paesi dell’Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l’accordo sullo spazio economico europeo;
  • Paste alimentari fresche e stabilizzate.
  • Le indicazioni obbligatorie da riportare sulle confezioni di pasta sono:
  • Paese di coltivazione del grano”: ovvero il nome del paese nel quale è stato coltivato il grano duro;
  • Paese di molitura”: ovvero il nome del paese nel quale è stata ottenuta la semola di grano duro.

Nel caso il grano duro sia stato coltivato o molito in più paesi europei o extra europei, anche in assenza di miscele, in luogo del nome del paese si possono utilizzare le dicitura “UE”, “non UE”, “Ue non UE”. In deroga a quanto sopra previsto qualora il grano utilizzato sia stato coltivato per almeno il cinquanta per cento in un singolo Paese, si può usare la dicitura: Paese di coltivazione del grano  e altri Paesi, specificando se siano ‘UE’, o ‘non UE’, o ‘UE e non UE’” a seconda dell’origine. Tale possibilità non si applica all’indicazione del Paese di molitura. Le diciture possono essere riportate mediante punzonatura, stampigliatura o altro segno su un elenco riportato in etichetta, ma dovranno sempre essere poste in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Le sanzioni sono quelle previste nell’articolo 4 comma 10 della legge 3 febbraio 2011 n. 4Le disposizioni entrano in vigore dopo 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applicano in via sperimentale fino al 30 dicembre 2020. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore del decreto che non soddisfano i suddetti criteri, possono essere messi in commercio fino ad esaurimento delle scorte.

 

 

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