Etichettatura: atto d’esecuzione della Commissione che fissa le modalità dell’indicazione d’origine dell’ingrediente primario in etichetta

Si comunica che la Commissione europea ha pubblicato sul proprio sito, per una consultazione, la bozza di regolamento esecutivo che attua l’obbligo di riportare in etichetta l’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario[1] quando  non coincida con l’origine dell’alimento dichiarato in etichetta.

L’atto esecutivo, in applicazione dell’articolo 26.3[2] del regolamento (UE) 1169/11, doveva essere emanato entro il 13 dicembre 2014, ma in relazione all’acceso dibattito che si è sviluppato su alcuni aspetti del decreto coinvolgenti l’industria di trasformazione, si sono riscontrati forti ritardi.

Le modalità

Per la presentazione del’origine dell’ingrediente primario in etichetta sono previste le seguenti modalità:

  • “UE”, “non-UE” o “UE e non-UE”;
  • Macro-regione, che può abbracciare più Paesi, purché riconosciuta dal diritto pubblico internazionale o comunque facilmente intesa dal consumatore “mediamente informato”;
  • il nome dello Stato membro o del Paese extra-UE;
  • Regione o altro territorio, all’interno di uno Stato membro o Paese extra-UE, purché intesi con facilità dal consumatore.

E’ importante sottolineare che l’atto esecutivo prevede anche la possibilità di non riportare l’origine del prodotto ma semplicemente di indicare in etichetta che l’origine dell’ingrediente (…) non coincide con l’origine del prodotto’, o altra dicitura di pari significato.

Le deroghe

Le regole esposte non si applicano ai prodotti regolamentati ai sensi del:

  • regolamento (UE) 1151/2012 (DOP e IGP);
  • regolamento (UE) 1308/2013 (Organizzazione Comune dei Mercati, OCM);
  • regolamento (UE) 110/2008 (bevande spiritose e liquori);
  • regolamento (UE) 251/2014 (vini aromatizzati).

Sono altresì esclusi:

  • i prodotti importati che rispettano specifici accordi internazionali;
  • i marchi registrati (ai sensi della direttiva UE 2015/2436) ovvero i marchi commerciali.

 

Quest’ultimo punto è la vera novità introdotta dall’atto esecutivo rispetto alla bozza presentata ad ottobre 2016 (documento pubblicato in Area riservata il 24.10.16).

Dove indicare le diciture

Le diciture di cui sopra, devono essere collocate nello stesso campo visivo dell’indicazione d’origine geografica al fine di evitare che il consumatore possa avere una errata percezione sulla provenienza dell’alimento.

In questo caso i caratteri devono essere di altezza non inferiore al 75% rispetto a quelli impiegati per  indicare l’origine geografica.

Quando invece l’origine dell’alimento è indicata con una rappresentazione grafica (pittogramma, bandierina, immagine di un monumento, etc,) l’indicazione d’origine dell’ingrediente primario va posta nello stesso campo visivo o comunque in posizione adeguata, al fine di  garantirne la facile visibilità.

Le problematiche

L’esclusione dei marchi commerciali dall’obbligo dell’indicazione dell’ingrediente primario, oltre a costituire un  vantaggio competitivo per le imprese alimentari che li detengono, non favorisce la corretta informazione dei consumatori e quindi una puntuale applicazione del regolamento stesso.

Difatti tutti i marchi della Grande Trasformazione (ad esempio pasta, formaggi, salumi ecc.), che già oggi utilizzano simboli, nomi, immagini evocative di un Paese o di una Regione, potranno continuare a farlo senza dover indicare l’origine dell’ingrediente primario.

Inoltre i provvedimenti italiani sull’origine di alcuni prodotti (latte, pasta e riso) decadranno con l’entrata in vigore dell’atto esecutivo (probabilmente il 1 aprile del 2019).

Conclusioni

La consultazione pubblica della Commissione si concluderà il 1 febbraio 2018.



[1] Ingrediente primario: l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa’ (reg. UE 1169/11, art. 2.2.q).

 

[2] Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:

a)       è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure

b)       il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.(Reg. UE 1169/11, art. 26.3)

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