La Corte Costituzionale con la sentenza del 2 febbraio (sentenza n.17) ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 4/2015, sollevate dal TAR del Lazio, riguardante l’esenzione dall’IMU per gli anni 2014 e 2015 dei terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani o parzialmente montani, in quest’ultimo caso se posseduti e condotti da CD e IAP, di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT. Il TAR del Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale per lesione del principio della riserva di legge ex art. 23 Cost., in quanto i criteri di versamento dell’IMU – per quegli anni – sarebbero stati decisi con atto amministrativo, appunto l’elenco ISTAT, anziché con legge ordinaria come previsto dal suddetto art. 23 Cost. secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge (e non quindi con un atto amministrativo). La Consulta ha rigettato la questione di legittimità costituzionale poiché la norma censurata si sarebbe limitata a rinviare a un elenco preesistente, da qui l’erroneità del presupposto interpretativo del TAR, dato che il legislatore non avrebbe attribuito all’ISTAT alcun potere discrezionale in merito. L’inammissibilità delle questioni poste alla Corte Costituzionale comporta che la norma impugnata era ed è pienamente valida ed efficace, e pertanto risulta dovuto il tributo per gli anni 2014 e 2015 secondo le regole allora vigenti.