Oggetto: Olio di oliva – Registri – DM n.4075 dell’8 luglio 2015 modificativo del D.M. 23 dicembre 2013- “Disposizioni nazionali concernenti l’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione” REGISTRO TELEMATICO OLIO D’OLIVA.
Si Comunica che il Decreto Ministeriale n. 4075 modificativo delle disposizioni nazionali concernenti la tenuta del registro telematico per l’olio d’oliva, di cui si è trasmessa notizia con Circolare dell’Area Economica n. , è stato firmato in data odierna.
Ricordiamo che con il DM n. 4075 dell’8 luglio 2015:
– è stata recepita la richiesta di Agrinsieme di elevare da 500 a 700 kg la produzione per campagna di commercializzazione che consente la registrazione entro il 10 di ogni mese delle movimentazioni anziché entro il sesto giorno successivo a quello dell’operazione;
– è stata chiarita la definizione di “commerciante di olive”;
– è stato inserito, su richiesta dell’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi ai fini dei controlli, uno specifico articolo che riguarda le indicazioni per l’identificazione delle partite stoccate e i documenti utilizzati per la movimentazione sia degli oli che delle olive, con l’obiettivo di diminuire eventuali successivi contenziosi.
Si ricorda che l’obbligo del registro telematico ordinario è in vigore dal 1 luglio 2015.
Si informa che da specifico quesito posto all’ICQRF la deroga prevista dal DM in oggetto è solo relativa ai tempi di registrazione.
Ne consegue che gli olivicoltori che godono della deroga dovranno riportare nel registro telematico le singole movimentazioni giornaliere effettuate, che potranno essere inserite entro il decimo giorno del mese successivo.
Qualora gli olivicoltori, nella prossima campagna 2015/2016, non siano in grado di prevedere se la produzione di olio che otterranno dalla molitura delle proprie olive sia superiore o inferiore ai 700 kg, l’ICRF ritiene opportuno che effettuino la registrazione delle movimentazioni entro il sesto giorno successivo a quello dell’operazione ed eventualmente che usufruiscano della deroga successivamente, una volta nota l’esatta produzione ottenuta.