Decreto Ministeriale Consulenza aziendale – Nuova bozza

Lo scorso venerdì 3 luglio si è tenuta una riunione con le organizzazioni professionali agricole presso il Mipaaf nel corso della quale è stata discussa una nuova bozza del DM Mipaaf applicativo del “sistema di consulenza aziendale in agricoltura” ex D.L. 24 giugno 2014 n. 91 (convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 91).

Come si ricorderà il decreto, di cui sono circolate numerose versioni, detta disposizioni applicative del “sistema nazionale” istituito dal decreto legge citato.

Questa ennesima versione ricalca l’ultima già disponibile.

Ecco a seguire una descrizione degli elementi salienti del decreto con alcune prime osservazioni e i richiami alle posizioni di Confagricoltura.

 

L’articolo 3 affronta il tema della separatezza tra attività di consulenza ed attività di controllo. Sono venuti meno i requisiti, previsti da alcune bozze in precedenza, relativi alla necessità di evitare conflitti di interesse e di non essere coinvolti in procedure di “autorizzazioni a carattere pubblico”, anche di natura sanitaria.

Il testo lascia non chiarito l’aspetto relativo alla possibilità che i CAA e le rispettive società convenzionate possano o meno erogare servizi di consulenza.

 

 

 

In occasione della riunione il Mipaaf ha affermato che l’attuale formulazione del decreto chiarisce inequivocabilmente che i CAA e le società possono essere consulenti riconosciuti dal sistema ed abilitati a fornire sevizi di consulenza agli agricoltori.

Osservazioni: Confagricoltura ha chiesto e chiede che questo aspetto sia meglio chiarito, esplicitando possibilità che anche i CAA possano essere iscritti nel registro unico dei consulenti, visto che il testo attualmente lascia adito a dubbi. Inoltre, sarebbe il caso di prevedere il divieto di erogare consulenza ai soggetti pubblici e privati che sono coinvolti nelle procedure di certificazione e controllo dei processi produttivi e di autorizzazione anche a fini sanitari degli impianti e delle strutture.

 

L’articolo 4 della bozza di DM si concentra invece sulle qualifiche per erogare servizi di consulenza che devono essere posseduto dallo staff dell’organismo riconosciuto.

Praticamente gli iscritti agli ordini ed ai collegi professionali sono automaticamente in possesso di questa qualificazione. Così come lo sono anche i soggetti in possesso di titolo di studio utile per l’iscrizione all’ordine/registro e che hanno al tempo stesso acquisito documentata esperienza o che abbiano effettuato un percorso di formazione.

L’articolo della bozza di decreto precisa poi come deve essere svolta l’attività di formazione di base e di aggiornamento (questa almeno triennale ed obbligatoria per tutti i consulenti). Rilevante il fatto che il decreto prevede che la formazione debba essere svolta da “Organismi pubblici o Enti riconosciuti o Enti di formazione accreditati a livello regionale, nazionale o comunitario”.

Osservazioni: praticamente le qualifiche dello staff degli organismi di consulenza, e la relativa formazione, sarà il solo requisito richiesto (come meglio precisato all’articolo 5) ai consulenti. Sono scomparsi del tutto i requisiti legati alla sede dedicata, all’apertura dei locali al pubblico etc. Confagricoltura invece ha sempre condiviso  l’approccio per una serie di requisiti sostanziali che garantissero una copertura ampia dei servizi di consulenza sopratutto a livello territoriale. In particolare Confagricoltura ha chiesto e chiede che l’organismo di consulenza garantisca sedi aperte al pubblico con una copertura ampia (se non totale) del territorio regionale. Va formulata anche un’osservazione sulla definizione di “Enti riconosciuti”: sarebbe auspicabile che fosse meglio precisato nel decreto che per Enti riconosciuti si intendono quelli che sono stati riconosciuti idonei a svolgere attività di qualificazione professionale in agricoltura ai sensi dell’art. 56 della legge 9 maggio 1975 n. 153 e s.m.i.

 

Articolo 5: precisa la forma che deve avere l’organismo che eroga la consulenza e i soggetti che procedono al loro riconoscimento. Sostanzialmente:

–          gli organismi devono avere almeno un consulente dotato di qualifica in almeno uno degli ambiti di consulenza e possono essere strutturati come imprese, società o come qualsiasi soggetto costituito con atto pubblico, nelle altre forme consentite per l’esercizio dell’attività professionale.

 

–          in linea di massima il riconoscimento é concesso dalle Regioni e dalle Province Autonome (con riferimento alla loro sede legale) per gli organismi privati; il Mipaaf, il Minsalute nonché le Regioni e le Province Autonome riconoscono gli enti e gli organismi pubblici.

Osservazioni: come precisato sopra Confagricoltura richiede requisiti più stringenti e selettivi per il riconoscimento degli organismi.

 

Articolo 6: l’articolo precisa le modalità di iscrizione al Registro Unico nazionale dei consulenti riconosciuti. Praticamente l’iscrizione, come più volte ripetuto, è consentita previo rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto.

Osservazioni: Confagricoltura chiede che venga chiarito che l’iscrizione al registro unico sia il requisito necessario e sufficiente, senza quindi ulteriori requisiti richiesti a livello regionale, per accedere alla misura consulenza di tutti i piani di sviluppo rurale.

 

Articolo 9: si stabilisce che le Regioni e le Province Autonome definiscono disposizioni attuative del sistema. Inoltre, si precisa che sono iscritte nel registro unico gli organismi di consulenza che hanno operato in questo ambito ed in particolare nel corso dell’ultima annualità di applicazione della misura n. 114 dei PSR validi per il periodo di programmazione 2007/2013.

Osservazioni: vanno evitate per quanto possibile disposizioni regionali e provinciali che possono differenziare la possibilità di accesso al sistema di consulenza e il riconoscimento degli organismi di consulenza. In tal senso va precisato anche che il sistema di riconoscimento deve essere “una porta una chiave” nel senso che il riconoscimento accordato da una Regione/Provincia deve consentire di operare in tutto il territorio nazionale accedendo alle misure di consulenza attivate nei PSR di tutte le Regioni/Province Autonome. Rimane da valutare l’iscrizione “d’ufficio” degli organismi che hanno operato nell’ambito della consulenza nel precedente periodo di programmazione.

 

Conclusioni

Il testo presentato alle organizzazioni di fatto avvia i lavori di confronto Stato-Regioni/PPAA che dovrebbe sfociare nella approvazione del decreto nell’ambito della conferenza Stato-Regioni non appena saranno ricostituite le giunte a seguito delle elezioni amministrative e ripartiranno i lavori della Conferenza.

Il testo disponibile presenta notevoli controindicazioni in particolare per quanto riguarda:

–          la mancata precisazione sulla possibilità o meno per i CAA e le rispettive società convenzionate di operare come consulenti;

 

 

 

 

–          i requisiti per il riconoscimento che non sono affatto selettivi ed aprono abbastanza indiscriminatamente ai soggetti pubblici che operano o possono operare nell’ambito della consulenza;

 

–          il rischio di una possibile diversificazione delle procedure tra le diverse realtà regionali e provinciali con possibili diversi percorsi di accesso alle misure di consulenza.

 

Su questi aspetti si richiamano, in vista del dibattito Stato-Regioni le osservazioni sopra riportate relative all’articolato. Osservazioni che si invita a veicolare, con eventuali considerazioni aggiuntive naturalmente, agli uffici delle Regioni e Province Autonome che parteciperanno al confronto con il Mipaaf sull’approvazione del provvedimento.

Rimane infine il pregiudizio, già a suo tempo rappresentato, in merito al “Comitato consultivo per la consulenza aziendale” che nelle prime bozze di decreto veniva previsto per monitorare l’applicazione della misura e del sistema di consulenza nazionale. Un comitato in cui era prevista la partecipazione delle organizzazioni professionali e che sarebbe il caso di prevedere.

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