Decreto Dignità: le novità in materia di spesometro e di trasmissione dei dati fattura

Il Decreto Dignità e la relativa legge di conversione hanno introdotto numerose altre
novità in materia di spesometro e di trasmissione dei dati fattura. 

Comunicazione delle fatture emesse e ricevute
Buone notizie per i contribuenti che hanno optato per la comunicazione delle fatture emesse e ricevute in base alla disciplina del D. Lgs. 127/2015: per tali soggetti, in forza delle previsioni del Decreto Dignità, non c’è più l’obbligo di registrare né le fatture di vendita, né quelle di acquisto.
L’unico adempimento ulteriore che comporta la disciplina del D. Lgs. 127/2015 consiste
nell’obbligo di registrazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti che
effettuano la vendita al minuto o, comunque, operazioni nei confronti dei consumatori finali.
Si ricorda che l’opzione per tale regime è vincolante per cinque anni e deve essere esercitata in via telematica entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione.

Spesometro e scadenze
In materia di spesometro, sono state confermate le nuove scadenze semestrali per l’invio degli elenchi clienti-fornitori.
Per il primo semestre di quest’anno il termine ultimo per l’invio dei dati sarà il 1° ottobre
2018, mentre quello per il secondo semestre è fissato per il prossimo 28 febbraio.
Va evidenziato che, per i soggetti che intendano inviare lo spesometro con l’originaria cadenza trimestrale, il termine per l’invio della comunicazione relativa al 3° trimestre 2018 sarà sempre il 28 febbraio 2019 anziché la precedente data del 30 novembre. Si ricorda che dal 2019 lo spesometro sarà soppresso, in quanto assorbito dal nuovo regime della fatturazione elettronica.

 

Esclusi gli agricoltori esonerati
L’art. 11 del D.L. 87/2018 ha finalmente introdotto l’esclusione dall’obbligo dell’invio degli
spesometri per gli agricoltori operanti in regime di esonero in base alla disciplina dell’art.
34 del DPR 633/1972, la quale prevede che sono agricoltori esonerati quei soggetti che,
nell’anno precedente, hanno realizzato un volume d’affari, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli compresi nella prima parte della Tabella A, non superiore a 7.000 euro.
Tali soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, saranno parificati ai piccoli agricoltori di
montagna (che già erano esclusi dall’obbligo) e non dovranno svolgere alcun adempimento, nemmeno per il primo semestre.
(fonte: Consulenzagricola.it)

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