Si segnala la lettura di un’importante sentenza della Corte di Cassazione, n. 18071, depositata il 21 luglio 2017, riguardante l’applicazione del reddito agrario con riferimento alla prevalenza del prodotto derivante dall’attività agricola esercitata, criterio richiamato dall’art. 32, comma 2, TUIR, che, come noto, definisce i confini della tassazione delle attività connesse in base a reddito agrario. Questo articolo prevede che rientrano nel reddito agrario i redditi provenienti dalle attività connesse di cui all’art. 2135 c.c., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività agricole principali – coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali – con riferimento ai beni individuati, ogni due anni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
L’art. 32 è molto puntuale nel riferirsi ad un criterio, che è quello della prevalenza, per spiegare quando il reddito si considera agrario ovvero quando sconfina nel reddito di impresa. Per meglio chiarire il concetto di prevalenza, si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 44/2004, che indica i parametri da utilizzare per stabilire la prevalenza nel caso di prodotti omogenei (esempio, produzione di marmellata con mele proprie, e mele acquistate da terzi), per cui la prevalenza può essere misurata seguendo il parametro della quantità, e i criteri da seguire quando il confronto viene effettuato tra beni non omogenei (esempio produzione di mele e acquisto presso terzi di pere), per cui la prevalenza va misurata secondo il valore economico dei prodotti (criterio del valore).
Il caso oggetto della sentenza in esame, riguarda un produttore di vino che acquista presso terzi una maggiore quantità di uve rispetto a quelle che produce, e che utilizza per la vinificazione, e per questo viene accertato dall’amministrazione finanziaria che contesta il mancato versamento di IRPEF, IRAP ed IVA relative al maggior reddito accertato.
Le commissioni tributarie provinciale e regionale hanno ritenuto erroneamente che essendo le uve acquistate, di minor valore economico, ancorché maggiori in quantità (criterio del valore), la prevalenza fosse rispettata. In realtà, secondo il supremo collegio, come meglio sopra indicato, essendo i beni (uve) omogenei, il parametro di riferimento deve essere quello della quantità, e non del valore. Secondo la Cassazione, dunque, nel caso oggetto del giudizio, ai sensi dell’art. 32 TUIR, il reddito resta agrario se almeno la metà, più uno, dei prodotti (uve), provengono prevalentemente dal proprio fondo, indipendentemente dal valore. Il principio affermato riveste, ovviamente, in generale, grande rilevanza ai fini della corretta determinazione del criterio della prevalenza.
Sentenza Cass. 18071/2017: https://www.confagricolturacosenza.it/wp-content/uploads/Sentenza-n-18071-del-21-luglio-2017-_G0WN7W.docx