La legge di conversione del D.L. 50/2017 ha introdotto, anche in agricoltura, il Contratto di prestazione occasionale (PrestO) che disciplina le prestazioni di lavoro saltuarie e occasionali di ridotta entità colmando il vuoto normativo seguito all’abrogazione dei voucher a opera del D.L. 25/2017. Le imprese agricole possono ricorrere all’utilizzo di questo strumento contrattuale con una serie di limitazioni. Le categorie di soggetti che possono essere utilizzate sono: titolari di pensione di invalidità o vecchiaia, giovani con meno di 25 anni iscritti a un ciclo di studi, disoccupati e percettori di integrazioni al reddito. Non possono utilizzare le prestazioni occasionali i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Devono inoltre essere rispettati limiti economici ben precisi: ogni utilizzatore può erogare compensi fino a 5.000 euro annui complessivi (fino a 2.500 euro annui a ciascun prestatore), mentre i prestatori non possono ricevere complessivamente più di 5.000 euro annui. La retribuzione oraria minima stabilita dal CCNL di settore è la seguente: Area 1^ Euro 7,57, Area 2^ Euro 6,94, Area 3^ Euro 6,52. Per quanto riguarda, infine, la comunicazione di inizio dell’attività lavorativa da effettuarsi almeno 60 minuti prima dell’inizio del lavoro, l’INPS ribadisce che per l’agricoltura non occorre indicare la data e l’ora d’inizio e di fine della prestazione, ma solo la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di 3 giorni che debbono essere necessariamente consecutivi.