Congedo straordinario Unioni civili

L’Inps, con la circolare n. 38 del 27 febbraio, fornisce le prime modalità applicative per il riconoscimento dei permessi e congedi alle convivenze di fatto e alle Unioni Civili, recependo le novità introdotte dalla legge Cirinnà e dalla sentenza della  Corte Costituzionale n. 213/2016.  Ricordiamo che  la legge 20 maggio 2016, n.76, disciplinando le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, prevede che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Mentre la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 213 del 5 luglio 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.33, comma 3, della legge 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge 104/92. Le prestazioni, oggetto della circolare dell’Istituto, riguardano, in particolare, i tre giorni di permesso mensili retribuiti della legge 104/92 e il congedo straordinario, previsto dal Testo Unico sulla tutela della maternità (d.lgs 151/2001), per assistere familiari in condizione di handicap grave.  L’Inps, quindi, chiarisce che il partner di una Unione civile, che presta assistenza al proprio convivente, può usufruire sia dei permessi per assistere un familiare in condizioni di disabilità grave, sia del congedo straordinario retribuito (fino a un massimo di due anni), secondo le disposizioni stabilite all’articolo 42, comma 5 D.Lgs.151/2001. Diverso è il trattamento per il convivente di fatto, che presta assistenza al proprio partner, al quale spettano solo i tre giorni di permessi mensili previsti dalla legge n. 104/92. In particolare, fermo restando il principio del referente unico, il diritto ad usufruire dei permessi della legge 104/92 per assistere il disabile in situazione di gravità può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, al parente o all’ affine entro il secondo grado. La possibilità di concedere il beneficio a perenti o affini di terzo grado avviene solo qualora i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. A questo proposito, l’Inps precisa che, poiché tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altra non si costituisce un rapporto di affinità, il riconoscimento dei permessi 104 avviene unicamente nel caso in cui l’assistenza è rivolta al proprio convivente e non può essere esteso ai suoi parenti, diversamente da quanto avviene nelle coppie unite in matrimonio. Nella circolare, l’Inps chiarisce che la domanda deve essere inoltrata all’Istituto di competenza tramite Posta Elettronica Certificata (non è sufficiente una email ordinaria) o mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello). Nella richiesta, la persona interessata ad accedere ai benefici di legge è tenuta a dichiarare sotto la propria responsabilità, lo stato di coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto, secondo quanto disposto dal comma 36 della legge 76/2016.

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