Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. Spesometro)

Con l’art. 11, commi 2-ter e 2-quater, è stato abrogato l’art.36, comma 8-bis, del D.L. n. 179/2012, che prevedeva l’invio dello spesometro da parte dei produttori agricoli in regime di esonero a norma dell’art. 34, comma 6, del DPR. n. 633/1972 (produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7mila euro), non residenti in zone montane di cui all’art. 9 del DPR. n. 601/73. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2018, l’esenzione dall’invio dello spesometro, è esteso a tutti i produttori agricoli esonerati, indipendentemente dalla loro ubicazione. Vengono meno, quindi, le scadenze del 30 settembre (1° ottobre 2018), e del 28 febbraio 2019, per l’invio dello speso metro, che restano, invece, valide, per gli altri soggetti passivi IVA. Inoltre, tra le altre modifiche approvate in sede di conversione del D.L. in commento, si segnala che i soggetti obbligati ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs n. 127/2015, sono esonerati dall’obbligo di annotazione delle fatture negli registri IVA, di cui agli artt. 23 e 25 del DPR n. 633/72.

Cessione dei carburanti. Le disposizioni di cui al D.L. n. 79/2018, in materia di proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, sono state assorbite nel D.L. in commento, senza ulteriori modifiche. Pertanto, viene confermato che l’obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva, scatterà dal 1° gennaio 2019. Si ricorda, infine, che l’obbligo di fatturazione elettronica non ricorre per le cessioni di carburanti per trattori agricoli e forestali e per altri veicoli agricoli di varia tipologia.

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