Comunicazione annuale dei dati IVA 2015 relativa al periodo d’imposta 2014

Com’è noto, entro il 2 marzo p. v. (cadendo il 28.02.2015 di sabato), va presentata la comunicazione annuale dei dati IVA da parte dei titolari di partita IVA (www.agenziaentrate.it) con esclusione dei contribuenti che si trovano nelle specifiche ipotesi di esonero tra cui le persone fisiche con un volume d’affari per l’anno di riferimento pari o inferiore a 25.000 euro e ovviamente i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6 (produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’ affari non superiore ad € 7.000).

 

Si segnala, altresì, che il 2015, a norma dell’art. 1, comma 64, della Legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014), è l’ultimo anno di presentazione della comunicazione in esame, considerato l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio.

 

Ai fini della determinazione del volume d’affari realizzato nell’anno cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente, come precisato con circolare n. 113 del 31 maggio 2000, deve fare riferimento al volume d’affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla comunicazione dati.

 

Di conseguenza, per determinare il superamento del suddetto limite di € 25.000 (in base al quale sussiste o meno l’obbligo di presentazione della Comunicazione), vanno considerate tutte le operazioni, comprese quelle effettuate nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’ esonero.

 

A decorrere dall’anno 2009, è stata introdotta un’ ulteriore ipotesi di esonero che riguarda i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio. Il D.L. n. 78/2009, infatti, ha concesso la facoltà di presentare la dichiarazione IVA in via autonoma (senza includerla nella dichiarazione unificata) nel caso in cui dalla stessa emerga un credito da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso.

 

Con la circolare n.1/2011, l’Agenzia delle Entrate, nell’ottica della semplificazione degli adempimenti IVA, ritiene che la possibilità di non comprendere la dichiarazione IVA in quella unificata riguardi tutti i contribuenti, e, pertanto, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi IVA possono presentare la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio di ciascun anno e, conseguentemente, essere esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA. Tuttavia, la presentazione in via autonoma della dichiarazione comporta il versamento del saldo annuale entro il 16 marzo in un’unica soluzione ovvero la rateizzazione delle somme dovute con la maggiorazione dello 0,33% dell’importo di ciascuna rata successiva alla prima.

 

E’ appena il caso di precisare che l’omissione della comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per la omessa o inesatta comunicazione di dati.

 

Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi devono essere esposti nella dichiarazione annuale.

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