Coltivatore diretto pensionato: diritto di prelazione

Nell’ipotesi in cui venga posto in vendita un terreno agricolo libero da affittanza agraria, il proprietario coltivatore diretto (da almeno due anni) del terreno confinante gode del diritto di prelazione nei confronti di terzi possibili acquirenti, in forza delle previsioni dell’art. 7 della legge n. 817/1971. Ma  quid iuris quando il confinante, pur continuando ad esercitare l’attività di coltivatore diretto, si è cancellato dagli elenchi anagrafici in quanto pensionato? Su questo caso si è più volte espressa la giurisprudenza, stabilendo che, così come la semplice iscrizione negli elenchi e il relativo regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali non sono sufficienti a garantire il diritto di prelazione, ma necessita dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività di coltivatore diretto, analogamente non basta la mancanza di iscrizione quale CD, per negare il diritto di prelazione a chi, di fatto, esercita tale attività. Va, tuttavia, segnalato che il coltivatore diretto che prosegue nell’esercizio della propria attività anche successivamente alla maturazione del diritto alla pensione, è tenuto al pagamento dei contributi Inps e che, in caso contrario, commette una infrazione, ancorché mantenga il diritto di prelazione.

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