Circolare n. 14769 – Orario di lavoro

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni operative alle proprie direzioni territoriali a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di alcune norme sanzionatorie in materia di orario di lavoro, ad opera della sentenza n. 153/2014 della Corte Costituzionale.

 

Oggetto: Orario di lavoro. Sanzioni ex art. 18bis, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66/2003 per violazioni                 commesse dal 1.09.2004 al 24.06.2008. Dichiarazione di illegittimità costituzionale                   (sentenza Corte Costituzionale n.153/2014). Conseguenze operative (Circolare                             Ministero del lavoro n.12552/2014).

 

 

Si rende noto che la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la lettera circolare n. 12552 del 10 luglio 2014 (all.to n.1), con la quale fornisce le indicazioni operative alle proprie direzioni territoriali a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di alcune norme sanzionatorie in materia di orario di lavoro, ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 153 del 21 maggio 2014 (all.to n.2).

 

Tale sentenza ha ritenuto costituzionalmente illegittima la disposizione contenuta nell’articolo 18bis, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66/2003 , che disciplinava il regime sanzionatorio in materia di:

 

  • durata massima dell’orario di lavoro (articolo 4, commi 2, 3 e 4);
  • riposo giornaliero (articolo 7, comma 1);
  • riposo settimanale (articolo 9, comma 1);
  • ferie annuali (articolo 10, comma 1).

 

La norma (art. 18bis, c. 3 e 4, d.lgs. n. 66/2003, come modificato dall’art.1, comma 1, lett. f), del d.lgs n. 213/2004)[1] è stata dichiarata incostituzionale per aver introdotto un regime sanzionatorio sensibilmente più severo rispetto a quello previgente, nonostante il legislatore, nell’ambito della legge di delega, avesse richiesto “in ogni caso (…) sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle integrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi“ (art. 2, comma 1, lettera c), della legge di delega n. 39/2002).

 

L’illegittimità costituzionale attiene esclusivamente alla disciplina in vigore dal 1° settembre 2004 al 24 giugno 2008, dato che dal 25 giugno 2008 la norma (art. 18-bis, c. 3 e 4, d.lgs. n.66/2003) è stata nuovamente modificata dall’articolo 41 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008.

 

 

 

 

 

La decisione della Corte – che rende inefficaci le sanzioni riferite alle violazioni commesse nel sopra indicato arco temporale (dal 1° settembre 2004 al 24 giugno 2008) –  non investe le vicende già “chiuse”, in quanto regolate da sentenze definitive, da atti amministrativi definiti, oppure nei casi di prescrizione o decadenza.

 

L’incostituzionalità incide invece sulle situazioni giuridiche pregresse ancora “aperte” o pendenti. Pertanto la circolare ministeriale dispone che le Direzioni territoriali del lavoro provvedano a rideterminare gli importi scaturiti dalle predette violazioni  nei seguenti casi:

 

  • rapporti ex art. 17 della legge n. 689/1981, non ancora oggetto di ordinanza ingiunzione, relativi a verbali di contestazione e notificazione di illeciti amministrativi;
  • ordinanza ingiunzione emessa ma senza che sia spirato il termine per l’opposizione giudiziale;
  • opposizione proposta con giudizio ancora pendente o sentenza non ancora passata in giudicato).

 

Le sanzioni saranno ricalcolate secondo le previgenti disposizioni di cui all’art. 9 del R.D.L. n. 692/1923 e all’articolo 27 della legge n. 370/1934.

 

Nel rinviare ad un’attenta lettura della nota ministeriale e della sentenza della Corte Costituzionale, si porgono cordiali saluti.



[1] Cfr. ns. circ. n. 11697 del 7.09.2004 e circ. n.11453 del 29.07.2003

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