Chiarimenti TASI maggiorazione 0,8 per mille
Facendo seguito alle nostre precedenti circolari in materia (vedi da ultimo circolare n. 14741 del 24.06.2014), si comunica che con la circolare in oggetto il Dipartimento delle Finanze ha fornito appositi chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 16/2014, conv. in L. n. 68/2014.
Come è noto, a norma dell’art. 1, c. 677, L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014), i comuni possono determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU, pari, in via generale, al 10,6 per mille o alle altre minori aliquote stabilite per alcune categorie di immobili. Per il 2014, comunque, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
Con l’art. 1, c. 1, lett. a), del citato D.L. n. 16/2014, è stato stabilito che, sempre per l’anno 2014, i suddetti limiti possono essere superati di un ulteriore 0,8 per mille.
In breve, premesso che per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota della TASI non può superare la misura dell’1 per mille (art. 1, c. 678, L. n. 147/2013) e che pertanto, come precisato nella circolare in commento, per tali categorie di fabbricati non può essere applicata la predetta maggiorazione dello 0,8 per mille (si ricorda, inoltre, che tali fabbricati sono esclusi dall’IMU, a norma del c. 708 della predetta L. n. 147/2013), lo 0,8 per mille può essere utilizzato per aumentare:
a) il limite del 10,6 per mille, ovvero il limite del 6 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) il limite TASI per il 2014 del 2,5 per mille.
La maggiorazione può essere distribuita tra i predetti limiti alla condizione che, se il comune utilizza tutto lo 0,8 per mille per aumentare il limite (IMU + TASI) all’11,4 per le varie categorie di immobili, ovvero al 6,8 per l’abitazione principale (A/1, A8 e A/9), non potrà utilizzare un’aliquota TASI superiore al 2,5 per le altre abitazioni principali.
Invece, se il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il limite del 2,5 per mille al 3,3 per mille (2,5 + 0,8), per le abitazioni principali diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9, la somma IMU + TASI non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille per l’abitazione principale (A/1, A/8 e A9).
È, inoltre, possibile distribuire la maggiorazione tra i due predetti limiti aumentando, ad esempio, dello 0,4 per mille il limite del 10,6, portando la somma IMU + TASI all’11 per mille per gli altri immobili, e al 6,4 per mille per le abitazioni principali. Il restante 0,4 per mille potrà essere utilizzato per aumentare il limite del 2,5 per mille al 2,9 per mille.