Con circolare n. 15/E del 15.04.2015 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo “split payment” non si applica nei casi in cui le imprese che operano con la Pubblica Amministrazione usufruiscono di regime forfettari di determinazione dell’imposta, come le imprese agricole che applicano il regime speciale ex art. 34, il regime forfettario ex art. 34-bis del DPR n. 633/72 e gli agrituirismi in regime
fhttps://www.confagricolturacosenza.it/wp-content/uploads/cir15048.docxorfettario.