Cessione del credito IVA a scopo di garanzia: gli effetti fiscali

La Risoluzione n. 39/E del 28.03.17 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce gli aspetti normativi della cessione del credito IVA a scopo di garanzia e la relativa rinuncia da parte del cessionario a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento. La rinuncia non si configura come seconda cessione del credito, ma come comunicazione all’Amministrazione finanziaria dell’intervenuta risoluzione del contratto di cessione del credito. Si perde così solo l’efficacia della originaria cessione, senza incorrere nel divieto dell’art. 43 bis, c.1, DPR 602/73, secondo il quale “il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione”.

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