La circolare in oggetto reca importanti chiarimenti in ordine alle disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa della varietà Cannabis Sativa introdotte dalla legge 242/2016.
La circolare ribadisce che la coltivazione delle varietà di canapa sativa di cui al Catalogo comune delle varietà delle specie e piante agricole (varietà con THC inferiore allo 0.2%), è consentita senza necessità di autorizzazione.
Il documento, oltre a richiamare le specifiche della legge e i parametri da rispettare ai fini della coltivazione con espresso riferimento al tasso di THC (limite di 0,2% della canapa greggia così come previsto da regolamento europeo, ecc.), fornisce alcune specifiche sulla coltivazione della canapa nell’ambito del settore florovivaistico.
In particolare precisa che:
• è consentita la riproduzione di piante di canapa esclusivamente da seme certificato;
• non è contemplata la riproduzione per via agamica di materiale destinato alla produzione per successiva commercializzazione di prodotti da essa derivati (non è consentita la riproduzione da talee);
• secondo quanto disposto dall’articolo 3, della legge n. 242/16, il vivaista deve conservare il cartellino della semente certificata e la relativa documentazione di acquisto, per un periodo non inferiore a 12 mesi, e, in ogni caso, per tutta la durata della permanenza della semente stessa presso l’azienda vivaistica di produzione;
• la vendita delle piante a scopo ornamentale è consentita senza autorizzazione;
• l’attività vivaistica è altresì regolamentata dagli articoli 19 (Autorizzazione) e 20 (Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori) del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 214[1];
• le importazioni a fini commerciali di piante di canapa da altri Paesi non rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016 e, in ogni caso, devono rispettare la normativa dell’Unione europea e nazionale vigente in materia.
Con specifico riguardo alle infiorescenze della canapa, la circolare precisa che queste, pur non essendo citate espressamente dalla legge n. 242 del 2016 né tra le finalità della coltura né tra i suoi possibili usi, rientrano nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, il cui contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa, e sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti.
In relazione a quanto indicato, con la circolare viene fatto un primo passo molto importante per il riconoscimento delle infiorescenze che rappresentavano il punto più delicato della L. 242/16, così come avevamo indicato nella nostra circolare n. 15884 del 4 maggio.
In relazione ai contenuti della circolare del Mipaaf e ad altre azioni che stiamo portando avanti per supportare lo sviluppo della canapa industriale, tra cui la redazione di un disciplinare di produzione dell’infiorescenza di canapa che sarà diffuso a breve, seguiranno ulteriori approfondimenti sul tema.
Allegato: https://www.confagricolturacosenza.it/wp-content/uploads/circolare_canapa_florovivaismo.pdf
Disciplinare di produzione di Infiorescenze di Canapa Sativa L. in Italia, Elaborato dal Tavolo Tecnico composto da Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori – CIA e Federcanapa: https://www.confagricolturacosenza.it/wp-content/uploads/ZLZIXN_Disciplinare-di-produzione-infiorescenze-di-canapa_HZ8A1U.docx