Assicurazione INAIL e infortuni “in itinere”

L’assicurazione INAIL comprende anche il c.d. infortunio “in itinere”, cioè quello occorso al lavoratore durante il normale percorso: di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; che collega due luoghi di lavoro, in caso di lavoratori con più rapporti; di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, in mancanza di un servizio di mensa aziendale. L’utilizzo del mezzo di trasporto privato, esponendo il lavoratore ad un maggior rischio di infortunio in itinere rispetto al mezzo pubblico, esclude l’operatività dell’assicurazione INAIL, salvo che: manchino del tutto mezzi di trasporto pubblico; esistano mezzi di trasporto pubblico ma non consentono la presenza puntuale sul luogo di lavoro, oppure sono eccessivamente disagevoli o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore. Sono esclusi dall’operatività dell’assicurazione INAIL, gli infortuni in itinere direttamente causati: dall’abuso di alcolici e psicofarmaci; dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; dalla mancanza della prescritta abilitazione alla guida.

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