Con l’art. 1 del D.L. n. 102, emanato entro il predetto termine del 31 agosto u.s., si provvede definitivamente ad abolire la prima rata dell’IMU 2013 per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali, sia abitativi che ad uso strumentale, oltre che per le abitazioni principali e gli altri immobili previsti dal suddetto D.L. n. 54/2013.
Inoltre, il Governo, in sede di approvazione del decreto legge in commento, si è impegnato formalmente ad abolire la seconda rata per l’anno 2013 per gli stessi immobili, con un prossimo decreto legge, da emanare entro il mese di ottobre a corredo della legge di stabilità per il 2014, e a sostituire l’IMU (è ancora da chiarire se la sostituzione riguarderà l’intero ambito di applicazione del tributo), a partire dal 2014, con la c.d. “Service Tax” (v. comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2013 – www.governo.it).
Si fa presente, altresì, che in sede di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge e’ stata cassata la previsione contenuta nella versione iniziale che stabiliva il concorso al reddito complessivo ai fini IRPEF del 50 per cento del reddito dominicale dei terreni e del reddito dei fabbricati non affittati o non locati. Pur tuttavia andrà verificata, per il reddito dominicale dei terreni, l’assoggettamento ad IRPEF per il 2013 non appena si sarà resa concreta (v. sopra) l’abolizione dall’IMU (per l’intero 2013) considerato che in base all’art. 9, c. 9, del D. Lgs. n. 23/2011 “sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall’imposta municipale propria”. Peraltro, con circolare n. 3/DF del 18/05/2012, paragr. 13, è stato precisato che la locuzione “ove dovute” è finalizzata a ribadire che, nel momento in cui si verifica un’esenzione ai fini IMU, devono comunque continuare ad applicarsi le regolare ordinarie dell’ IRPEF. Ovviamente tale precisazione è valevole per i terreni posto che i fabbricati rurali, ex art. 3, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 557/93 conv. in L. n. 133/94 non sono, comunque, dovute le imposte sui redditi in via ordinaria.
Contemporaneamente, al fine di assicurare la copertura del fabbisogno finanziario relativa alle misure recate dal decreto, si provvede a ridurre la misura della detrazione per i premi sull’assicurazione vita, di cui all’art. 15, lett. f), del TUIR, da 1.291,14 a 630 euro per il 2013 e a 230 euro a partire dal 2014.
Altri interventi in materia di IMU – art. 2
Sono esclusi dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita purché non locati. È disposta, inoltre, l’equiparazione all’abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà’ indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, dei fabbricati destinati ad alloggi sociali e degli alloggi degli istituti autonomi case popolari.