Abilitazione all’uso di macchine agricole

Viene modificato il comma 5 dell’articolo 73 del decreto legislativo  9  aprile 2008, n. 81, chiarendo che nell’Accordo Stato Regioni sono indicate anche le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione. Tale precisazione dovrebbe essere diretta a chiarire ad esempio che la certificazione relativa all’esperienza biennale per i lavoratori agricoli equivale al possesso dell’abilitazione.
Viene prorogato inoltre al 22 marzo 2015 il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole di cui al comma 5 dell’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed all’accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, n. 53.
Con la proroga suddetta sono superati i problemi verificatisi in alcune regioni in sede di circolazione stradale delle macchine agricole dove gli organi di controllo hanno chiesto ai conducenti delle macchine agricole di esibire l’abilitazione all’uso (in alcuni casi peraltro il certificato di esperienza biennale non è stato ritenuto valido).
Per quanto riguarda la tempistica di attuazione dell’Accordo Stato Regioni, che con le disposizioni transitorie relative ai lavoratori agricoli (punto 9.4) dava la possibilità fino al marzo 2017 di poter utilizzare le attrezzature se in possesso di certificazione attestante l’esperienza biennale, occorrerà attendere le istruzioni del Ministero del Lavoro. Va comunque sottolineato che la proroga si riferisce esclusivamente alle macchine agricole, quindi ai veicoli riconducibili all’art. 57 del codice della strada, quindi ai trattori agricoli e forestali ed ai carrelli semoventi a braccio telescopico, se quest’ultimi omologati come macchine agricole.

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