Agevolazioni PPC. Certificato qualifica IAP

Si ritiene opportuno segnalare una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ. ord. 2018, n. 117, che si allega alla presente) in merito al riconoscimento delle agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina (di seguito, PPC) nel caso di mancata produzione – entro il termine di decadenza di tre anni – del certificato definitivo attestante la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
In primo luogo, giova ricordare che in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 4 della Legge n. 604 del 1954 e s.m.i (applicabili ratione temporis alla fattispecie di cui alla ordinanza in commento e, in termini generali, alle agevolazioni beneficiate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina sulla PPC di cui al D.L. 194/2009), per conseguire le agevolazioni tributarie per la PPC è necessario produrre, al momento della registrazione, tra l’altro, un certificato dell’Ispettorato provinciale agrario competente per territorio che attesti la sussistenza dei requisiti tassativamente richiesti dalla legge.
Tuttavia, il Legislatore precisa che in luogo del certificato dell’Ispettorato agrario può altresì essere prodotta una attestazione provvisoria dell’Ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio; in tal caso le agevolazioni tributarie in parola sono concesse al momento della registrazione, ma entro tre anni da tale formalità l’interessato deve presentare all’Ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto. In difetto, sono dovute le normali imposte.
Ebbene, sulla scorta della normativa all’epoca dei fatti vigente e dianzi brevemente ricostruita, l’Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente avviso di liquidazione per il recupero delle imposte ordinarie per l’anno 2008, rectius, per la maggiore imposta di registro dovuta in conseguenza del disconoscimento dei benefici per la PPC. L’avviso era motivato dal fatto che non era stato prodotto dal contribuente, entro il termine decadenziale, si ripete, di tre anni dalla registrazione dell’atto di acquisto dei terreni, il certificato definitivo richiesto dalla legge.
A seguito di impugnazione del predetto avviso, i giudici di merito (tanto in primo grado quanto in appello) accoglievano il ricorso del contribuente e respingevano l’avversa ricostruzione dell’Agenzia delle Entrate dato atto, per riprendere le parole dei giudici sul punto, “della sussistenza in fatto dei presupposti, nella specie mai contestata dall’Agenzia e provati agli atti del giudizio”, pur in difetto del certificato de quo.
Dunque, ad avviso dei giudici tributari, anche a prescindere dalla certificazione definitiva, è data la possibilità all’organo giudiziario di accertare autonomamente in giudizio l’esistenza dei requisiti richiesti dalla legge, nel caso di specie, lo status di IAP e, quindi, in caso di accertamento positivo, riconoscere il beneficio della agevolazione.
In aperto contrasto con tale ricostruzione, la Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, conferma il principio in virtù del quale “in tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina stabilite dalla L. n. 604 del 1954, il contribuente che non adempia l’obbligo di produrre all’Ufficio il certificato definitivo attestante la sua qualifica di imprenditore agricolo professionale entro il termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell’atto perde il diritto ai benefici, salvo provi di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti”.
In definitiva, a giudizio della Suprema Corte, nella sola eventualità di mancato rilascio della certificazione nonostante la tempestività della richiesta e la diligenza da parte dell’interessato nel seguirne l’iter, appare consentito al giudice tributario l’accertamento giudiziale circa la sussistenza in fatto dello status di IAP.

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